ORIGINE DELLE MERCI IN DOGANA
Il presente articolo è il primo di una serie di pubblicazioni che InDogana pubblicherà al fine di dipanare, dove possibile, il groviglio di norme che circonda un istituto del Diritto Doganale che all’apparenza può risultare semplice ma che nasconde diverse problematiche, quale è quello dell’ORIGINE DELLE MERCI.
È bene sfatare sin a subito l’idea che la tematica dell’origine si applichi solamente alle merci che entrano all’interno dell’Unione Europea, mentre tutti gli operatori economici che si muovono e già operano dentro lo spazio comunitario siano avulsi dal vedersi applicare tale istituto.
A parere di Indogana e dei suoi esperti, l’ORIGINE delle merci, disciplinata dall’articolo 59 e seguenti del CDU, si applica in toto a tutti gli operatori economici, sia interni che esterni all’Unione Europea. Tale assunto si basa sulla letterarietà del primo comma dell’art. 60 del CDU, il quale chiaramente ci dice che: “ LE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN UN UNICO PAESE O TERRITORIO SONO CONSIDERATE ORIGINARIE DI TALE PAESE O TERRITORIO”.
Da ciò ne discende che l’operatore che importi merci nello spazio dell’unione sarà ovviamente soggetto agli oneri doganali previsti, mentre chi opera e produce nell’Unione Europea potrà applicare ed usare il termine “origine comunitaria”, risultando però esente da oneri doganali.
È importante oltretutto già anticipare che non tutte le merci hanno origine preferenziale, è vero il contrario. L’istituto dell’origine preferenziale è limitato a determinati accordi con alcuni paesi, la prassi è quella dell’ORIGINE NON PREFERENZIALE. Per tale motivo è opportuno analizzare e cercare di prevedere di annullare eventuali difficoltà che potrebbero insorgere al momento dell’importazione di determinate merci.
InDogana si avvale dei migliori esperti in diritto doganale che ti possono seguire ogni fase sia di import che di export, contattaci per un primo consulto gratuito.