IL VALORE DELLE MERCI IN DOGANA – METODO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA – VALORE DI TRANSAZIONE EX ART – 70 CDU – PARTE PRIMA

VALORE DELLE MERCI IN DOGANA

METODO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA

VALORE DI TRANSAZIONE EX ART – 70 CDU

PARTE PRIMA

Il valore delle merci viene affrontato dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) con il metodo dell’esclusione, partendo quindi dagli elementi più ovvi, quali il valore dichiarato in sede contrattuale o in fattura, ed andando ad utilizzare in successione gli strumenti giuridici più raffinati qualora l’importatore voglia eludere i controlli e sottrarsi pertanto a corrispondere quanto dovuto all’Unione Europea.

L’articolo 70 del CDU, ci spiega chiaramente che per valore di transazione si intende “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”. Interessante risulta essere la dicitura “EVENTUALMENTE ADEGUATO”, con tali parole il legislatore europeo ha inteso introdurci ai successivi paragrafi e articoli, che non diventano pertanto tassativi, ma lasciano uno spiraglio aperto al fine di sanzionare chi cerca di eludere le imposizioni del presente CDU.

Il prezzo pertanto deve comprendere “TUTTI I PAGAMENTI che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate”, tale impostazione del codice benchè possa risultare una norma aperta, lascia spazio a diverse interpretazioni, che quasi stridono con il paragrafo n. 3 dell’articolo 70 e il successivo art. 71 del CDU, in cui si elencano, in modo preciso e tassativo, le condizioni e gli elementi del valore di transazione.

In particolare ci si riferisce ai contratti accessori, che spesso non fanno parte del contratto di compravendita della marce, ma che possono essere elementi di un certo spessore, e che verranno analizzati successivamente.