L’INTRODUZIONE DELLA LICENZA ZERO E LE NUOVE PROSPETTIVE DEL COMMERCIO

L’INTRODUZIONE DELLA LICENZA ZERO

E

LE NUOVE PROSPETTIVE DEL COMMERCIO

Con il D.lgs N.221/2017 il nostro legislatore ha adempiuto all’obbligo di adeguarsi alla normativa comunitaria in materia di beni dual use e di lotta a prodotti utilizzati per la tortura, si è dato pertanto omogeneità giuridica in un zona d’ombra del diritto, che ha o può avere, grandi ripercussioni al nostro sistema economico, basato e votato all’export.

Particolare rilevanza ha avuto l’introduzione della “LICENZA ZERO”, indicata nell’art. 8, comma 5, del summenzionato decreto legislativo, ad oggi non è dato sapere le modalità che il MISE, in accordo con altri Ministeri, porrà in essere al fine di disciplinare la procedura di attuazione ed autorizzazione di tale nuovo ISTITUTO.

È assai probabile che si richiami ad una delle autorizzazioni descritte al comma 1 dell’articolo 8, ossia:

  1. autorizzazione specifica individuale;

  2. autorizzazione globale individuale;

  3. autorizzazione generale dell’Unione Europea;

  4. autorizzazione generale nazionale.

Con ogni probabilità tale autorizzazione sarà di sicuro assai semplice, questo per favorire il commercio e l’esportazione di quanti più beni possibili, si tratta di comprendere quali responsabilità ricadono in capo alle aziende che esportano e se debbono dotarsi di strumenti interni atti a valutare tutto il processo organizzativo rivolto all’export.

In attesa di linee guida da parte del MISE non ci resta che analizzare gli articoli che disciplinano le autorizzazioni dei punti che vanno dall’A alla D, al fine di avere una visione prognostica di possibili indicazioni che il competente ministero ci fornirà, sin da subito ci accorgiamo che vi sono dei problemi non indifferenti.

Le varie richieste di autorizzazioni richiedono che l’esportatore abbia l’onere di indicare tutta una serie di informazioni, sia tecniche, che contrattuali, da inserire all’interno di un apposito formulario, in base al tipo di autorizzazione vogliamo inoltrare.

È necessario chiedersi cosa succederebbe se i servizi di sicurezza facessero un controllo a seguito di elementi di rischio in capo ad un acquirente che usi i nostri, prodotti non inseriti nella lista di beni a dual use, ma rientranti nelle clausole 4 e 5 del Reg. 428/09, ovvero la clausola catch all and more.

Basterebbe la semplice autorizzazione ZERO per evitare problemi? Sarebbe questa una esimente per l’esportatore?

Non è dato saperlo al momento. Parrebbe di si ma……..

Appare chiaro che, analizzando le altre autorizzazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 del D.lgs 221/2017, l’azienda deve tenere un controllo stretto su tutti i rapporti che intercorrono nel processo decisionale ed amministrativo. Ad oggi la sola norma che impone tale programma è il D.lgs 231/2001.

Di certo aiuterebbe avere un ICP, ossia un Internal Compliance Program, ovvero un manuale interno che aiuti il personale dedito all’export a valutare le situazioni di rischio, ma siamo sicuri che tale programma funzioni?

La risposta è NO!! Le responsabilità della persona giuridica, nel caso specifico il produttore del bene, che assai spesso è una SRL, non la esime dai rischi e dalle sanzioni.

Lo strumento migliore è quello di dotarsi di un organismo di controllo interno, mutuato da quello che in Italia è disciplinato dalla D.lgs. 231 del 2001 sulle responsabilità delle Società.

Tale figura, che per le società più piccole, tipiche del nostro sistema produttivo, può essere anche di un solo soggetto, ha la funzione di interfacciarsi con il personale dell’azienda, rilevare i potenziali di rischio, segnalarli, preparare e curare i rapporti con gli organi preposti al rilascio delle licenze necessarie per eliminare possibili aree dannose.

Se necessario, qualora l’impresa fosse dotata di un Organismo di Vigilanza come previsto dal D.lgs 231/2001 potrebbe e dovrebbe farne parte a sommesso giudizio dello scrivente un legale, che abbia esperienza con il mondo del Diritto Doganale in primis e con la contrattualistica internazionale.

La predisposizione di un processo interno di controllo, garantito da una figura imparziale e dotata delle conoscenze giuridiche, sia contrattuali che doganali garantirebbe all’impresa un grado di sicurezza tombale.

In caso di un controllo da parte dei servizi di intelligence, piuttosto che della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Dogane, la figura summenzionata agevolerebbe non da poco la gestione dei fascicoli oggetto di indagine.

L’entrata in vigore inoltre del Reg. 2016/679/UE in merito al controllo dei dati personali con cui l’azienda si interfaccia apre prospettive nuove in quanto ricade in capo all’impresa un onere in più. Dato che il diritto non funziona a compartimenti stagni e molto spesso le fattispecie penali possono sfumare in altre ipotesi di reato, una figura quale un soggetto esperto ed esterno che supervisioni più aspetti e più normative è garante di quella che nel gergo è chiamata BEST PRACTICE.

Avv. Matteo Galli