BENI DUAL USE
Regolamento UE N.428/2009
CLAUSOLA CATCH ALL
Con il termine DUAL USE si intende tutto quel materiale che può essere utilizzato con una doppia valenza, ovvero civile o militare e non solo.
La maggior parte degli esportatori e relativi consulenti si limitano all’aspetto militare, ricercando pertanto il bene, che potrebbe essere utilizzato con un duplice scopo, all’interno dell’elenco allegato al suddetto regolamento e successive modifiche per capire se vi sono dei rischi a livello penale ed eventuali restrizioni all’esportazione.
La realtà purtroppo non è così semplice, la norma che disciplina il commercio di tali prodotti non è solamente un mero elenco, bensì è strutturata come una norma in bianco, ovvero lascia spazio alle competenti autorità dei singoli stati affinché possano agire per bloccare la merce sospetta.
La merce pertanto, su segnalazione delle rispettive agenzie di intelligence, o in base a risoluzioni ONU o atti equivalenti, viene bloccata in dogata, con conseguenti danni sia di immagine che in termini economici.
Fondamentale importanza riveste l’articolo 4 del regolamento N. 428/09 dell’U.E., tale articolo permette di colpire i beni non compresi negli allegati del suddetto regolamento, diretti verso un paese sottoposto ad embargo, oppure verso un soggetto od una organizzazione pericolosa.
È fondamentale pertanto che le aziende esportatrici monitorino con attenzione tutta la fase di export, partendo dalla redazione dei contratti stipulati con clienti, raccogliendo eventuali informazioni dai loro rappresentanti commerciali.
Un blocco delle merci derivante da una disattenzione per il mancato rispetto della normativa DUAL USE può avere ricadute rilevanti in termini di costi, in termini di autorizzazioni (quali la revoca della autorizzazione AEO), in termini di sanzioni penali per gli amministratori.
È opportuno pertanto prestare un controllo preciso e puntuale, integrando tale operazione all’interno delle funzioni amministrative e commerciali.